Art. 36.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991.
      3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, fino a quando l'Unione europea non decide altrimenti o non approva un regolamento che le preveda si applicano le norme

 

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previste dal medesimo regolamento (CEE) 2092/91.
      4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme di cui alla presente legge secondo i princìpi e i criteri che la stessa legge prevede.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.
      6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione della presente legge.
      7. Ai fini del comma 6, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a uniformare le norme vigenti in materia di regime di produzione biologica, di rango legislativo e regolamentare ai princìpi e alle norme recate dalla presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti.